Il procedimento di mediazione è invalido se la parte non è presente personalmente ma solo per il tramite del difensore.
Con la recentissima pronuncia del Tribunale di Catania 8.02.2021 n. 640, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per improcedibilità della domanda, con decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
La questione assai dibattuta, viene pacificamente risolta dal Giudice Etneo sulla base della recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19596/2020, in cui si afferma che :
“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Sul punto, in diritto si osserva che in tema di mediazione, ai sensi dell’art. 5 c. 2 bis del D. Lgs 28/10, la mancata presenza dell’attore al primo incontro con il mediatore, impone di ritenere non avverata la condizione di procedibilità.
Difatti, l’onere gravante sul soggetto tenuto ad attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento.
Orbene, alla luce del su richiamato indirizzo giurisprudenziale, nel procedimento di
mediazione obbligatoria ex d.lgs. n 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore.
Tuttavia, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
La condizione di procedibilità, infatti, può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
Non risulta però sufficiente a tale scopo, la sola procura alle liti, unico atto autenticabile dal difensore, anche se contenente il potere di transigere. Da ciò ne consegue, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo per improcedibilità della domanda .
La delega deve essere conferita tramite una procura sostanziale riferita allo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione, con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
In caso contrario, la mediazione deve ritenersi come non esperita e l’opposizione verrà dichiarata improcedibile.
Il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte si fonda sul principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione ovvero poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo.
In particolare, con specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, deve concludersi che, quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non possa considerarsi soddisfatta.
Lo scopo della mediazione mira a riattivare la comunicazione tra le parti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata e diretta tra i soggetti, personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio, di fronte al mediatore.
Pertanto, è chiaro che solo ove adeguatamente informato, nonché, dotato dei poteri necessari a transigere la lite, il rappresentante può validamente vincolare la parte nelle determinazioni assunte nel corso dell’incontro innanzi al mediatore, al fine di soddisfare, così, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 .
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