Se paghi un debito prescritto non hai diritto alla restituzione della somma sborsata.

Il pagamento di un debito prescritto, nonostante venga effettuato spontaneamente, non è ripetibile, anche se non costituisce adempimento di un’obbligazione naturale.

L’art. 2940 c.c. dispone che non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

La spontaneità del pagamento impedisce di ripetere quanto è stato pagato in adempimento di un debito prescritto, in quanto l’ordinamento presume la volontaria iniziativa dell’adempiente.

L’obbligato, infatti, pagando un debito prescritto, manifesta di non voler usufruire della prescrizione del debito, versando la somma che astrattamente non sarebbe più dovuta.