Nel caso di cancellazione del volo aereo, anche a causa delle nuove misure adottate per il contenimento del covid-19, si può far valere il diritto al rimborso integrale del prezzo pagato per il biglietto.

Nonostante lo Stato italiano abbia disposto che in caso di cancellazione dei voli le compagnie aeree possono offrire un voucher e non il rimborso, tale previsione è in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento europeo 261/2004 ed è, pertanto, illegittima.

 

Anche l’ENAC ha recentemente chiarito alle compagnie aeree che operano voli da e per il territorio italiano che hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Il diritto al rimborso totale del biglietto è un diritto che viene riconosciuto dalla normativa europea, la compagnia aerea ha la possibilità di proporre un voucher per l’acquisto di un nuovo volo, ma non può obbligare ad accettarlo in sostituzione della restituzione del prezzo pagato per il biglietto.

 

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