L’art. 32 della Costituzione sancisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge.

Ciò vuol dire che quando verrà trovato un vaccino in grado di sconfiggere efficacemente il Covid 19, e lo Stato lo ritenesse necessario, quest’ultimo potrebbe obbligare la collettività a sottoporsi a tale trattamento volto a prevenire la diffusione del virus.

Nella sentenza n. 258 del 1994, la Corte costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 Cost. se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute, bilanciando l’interesse del singolo con quello sociale, come avviene già per i vaccini obbligatori per i bambini.

Ciò può avvenire anche con la vaccinazione obbligatoria, in quanto la compressione o, comunque, la limitazione del diritto individuale ex art. 32 della Costituzione comportano il sacrificio dell’autodeterminazione di ciascuno che viene giustificato solo in presenza di rischi per la collettività.